04 Mag Ripartenza edilizia, cosa accade ai titoli edilizi sospesi?
Il decreto Cura Italia stabilisce i criteri per la sospensione e la proroga dei termini nei procedimenti
L’emergenza sanitaria ha messo un freno alla macchina dell’edilizia, toccando tutti i livelli operativi in essa coinvolti, la pubblica amministrazione, le imprese, i professionisti, fino ai privati cittadini, come è emerso dalle molteplici discussioni avviate nel Forum di Edilportale.
Tra i temi maggiormente dibattuti vi è quello relativo allo stop di numerosi cantieri determinato dalla situazione contingente. Stop che ha sollevato la problematica relativa ai termini nei procedimenti amministrativi.
Pratiche ‘congelate’ e cantieri bloccati, quando si ripartirà?
Il tema è stato normato dall’art. 103 comma 2 del decreto Cura Italia (DL 18/2020) convertito in legge oggi dalla Camera.
Il testo del DL prevedeva che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Il DL Cura Italia (ormai superato) considerando solo gli “atti abilitativi comunque denominati”, sembrava riferirsi esclusivamente al Permesso di Costruire (Pdc) ex art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE – DPR 380/2001), tralasciando altri regimi amministrativi molto utilizzati in edilizia, come la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Infatti, “la SCIA non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge” (sentenza 29 luglio 2011, n. 15, del Consiglio di Stato). Concetto espresso chiaramente anche dal comma 6-ter dell’art. 19 della Legge 241/1990, che stabilisce che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili”.
Dunque, la Scia non è un provvedimento implicito, a differenza del Pdc che segue un iter procedurale (fase istruttoria e fase costitutiva) e si conclude con la formazione e il rilascio di un provvedimento espresso.
Con la Legge Cura Italia il comma 2 dell’art. 103 è stato modificato per tener conto degli aspetti tralasciati dal DL e prevede che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
In sintesi, cosa fa il “nuovo” comma 2 dell’art. 103?
Il comma 2 dell’articolo 103, come riformulato in sede di conversione in legge:
- rende esplicito il riferimento all’art. 15 del TUE e al sovraordinamento della legge rispetto allo stesso articolo;
- amplia il periodo di scadenza che passa dal 15 aprile al 31 luglio 2020, mantenendo la data di inizio al 31 gennaio 2020;
- proroga per ulteriori 90 giorni la validità dei vari titoli elencati e dei termini di inizio e ultimazione lavori. La decorrenza dei 90 giorni parte dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente prevista per il 31 luglio 2020, quindi titoli e termini in scadenza dovrebbero essere validi fino al 29 ottobre 2020;
- esprime chiaramente che l’applicabilità della norma è estesa alla SCIA, alla segnalazione certificata di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 del Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alle autorizzazioni ambientali (sezione III delDecreto SCIA2 – Dlgs 222/2016);
- applica il termine anche al ritiro dei titoli.
Passaggio dall’ordinario allo straordinario, come cambia l’iter?
In situazioni ordinarie, al di fuori di casi speciali ed emergenziali, la norma di riferimento per la durata, la validità e l’efficacia del permesso di costruire è l’art. 15 del TUE, il quale prevede che:
- il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori;
- decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La richiesta di proroga, ai sensi dell’art. 15 del TUE, va presentata con relativa istanza entro i termini, dopo è inammissibile. Le cause per cui si richiede la proroga devono essere impedimenti oggettivi ed assoluti. Inoltre, la proroga non assume efficacia con il silenzio-assenso ma anche in questo caso è necessario un provvedimento espresso.
L’art. 103 comma 2 della Legge Cura Italia deroga all’art. 15 del TUE: i termini previsti dall’art. 15 vengono sospesi per i procedimenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, senza obbligo di istanza e dunque di provvedimento amministrativo. L’applicabilità della norma è estesa ad altri regimi amministrativi, come la SCIA o l’autorizzazione paesaggistica, i quali prevedono anch’essi una scadenza – 3 anni per la SCIA alternativa al permesso di costruire e 5 per l’autorizzazione paesaggistica – senza la possibilità di proroga ma l’obbligo di presentare una nuova istanza per la parte dei lavori non ultimati.
Quindi, considerando il caso specifico del Pdc – ma il criterio è applicabile anche agli altri regimi amministrativi – si potranno verificare le seguenti ipotesi:
Ipotesi A: rilascio Pdc e data inizio lavori antecedenti al 31 gennaio 2020. Il termine di ultimazione lavori sarà formato dai 3 anni dall’inizio lavori, più il periodo di sospensione – dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 – più i 90 giorni.
Ipotesi B: rilascio del Pdc nel tempo di sospensione. Sia il termine di inizio lavori che il termine di fine lavori (se le opere sono state avviate) inizieranno a decorrere dal 90° giorno dopo la fine della dichiarazione di emergenza;
È opportuno, altresì, sottolineare anche alcuni aspetti:
- l’art. 103 comma 2, così come modificato, proroga a prescindere dal fatto che l’attività rientra o meno nei codici ATECO, non è previsto un coordinamento tra proroga e codice ATECO;
- se, nonostante l’incremento della validità dei 90 giorni, nascesse l’esigenza di un’ulteriore proroga, si dovrà seguire il procedimento ordinario, che per il Pdc è quello previsto dall’15 del TUE mentre per la SCIA o l’Autorizzazione Paesaggistica si dovrà presentare una nuova istanza per i lavori non ultimati.
Solo un lavoro di squadra può portare ad una reale ripartenza
L’efficacia della proroga delle scadenze è il risultato della combinata applicazione del comma 1 – che detta il periodo di sospensione relativo ai procedimenti amministrativi da parte della Pubblica Amministrazione (PA) – e il comma 2 dell’art. 103 della Legge Cura Italia.
E’ ovvio che sul tema del “rilascio” di un Pdc oppure della tempistica dei “30 gg per definire l’efficacia” di una SCIA alternativa al permesso di costruire, interviene il comma 1 dello stesso articolo 103, il cui testo non ha subito modifiche, ed è destinato a regolamentare il “computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Il Decreto Liquidità DL 23/2020 ha differito il termine di scadenza dal 15 aprile al 15 maggio 2020.
Il conteggio non prevede una “sospensione” delle lavorazioni da parte della Pubblica Amministrazione, bensì una dilazione dei canonici tempi amministrativi per la conclusione dei procedimenti in corso.
Infatti, lo stesso comma 1 dell’art. 103 afferma che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”
Quindi, nel caso di una SCIA alternativa al Pdc, che sia stata presentata prima o dopo il 23 febbraio 2020, i canonici 30 gg – tempo in cui la PA può disporre un divieto o richiedere una conformazione – vanno considerati al netto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, ossia:
- SCIA presentata prima del 23 febbraio, si devono conteggiare i giorni decorsi fino al 22 febbraio 2020 compreso a cui vanno aggiunti i giorni residui dal 16 maggio 2020 in poi;
- SCIA presentata durante il periodo di sospensione i 30 gg scadono il 14 giugno 2020.
Tutto questo rende evidente quanto sia importante ed indispensabile che la PA dia una marcia in più a tutta la macchina dell’edilizia affinché una reale ripartenza sia possibile.
La discussione sulla ripartenza post emergenza non si esaurisce con questo approfondimento, continua nel Forum di Edilportale.
Fonte : Edilportale