20 Nov Bonus Facciate solo per i prospetti esterni ma anche per gronde, davanzali e tende
Al bonus facciate del 90% accedono i lavori sui prospetti esterni degli edifici e gli interventi strettamente connessi alla realizzazione di quello principale. Nuovi chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate con due recenti risposte a interpelli.
Bonus facciate solo per i prospetti esterni
Con la Risposta 522 del 4 novembre 2020, l’Agenzia sciogli i dubbi dell’amministratore condominiale di una palazzina multipiano a blocco, parte di un complesso residenziale, i cui prospetti esterni sono solo parzialmente visibili dalla strada pubblica perché coperti dalla muratura di recinzione o da altri edifici dello stesso complesso.
La norma istitutiva del bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020) – ricorda l’Agenzia, nel punto in cui precisa che l’agevolazione si applica agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, chiarisce che sono ammessi al bonus gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno), comunque visibili dalla strada.
Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Nel caso specifico, la detrazione non può essere concessa sull’intero perimetro della palazzina, ma – conclude l’Agenzia – solo in relazione alle pareti visibili, anche se solo parzialmente.
Bonus facciate anche per gronde, davanzali e tende
Con la Risposta 520 del 4 novembre 2020, l’Agenzia spiega che l’isolamento dello sporto di gronda, effettuato in concomitanza dell’intervento di isolamento a ‘cappotto’, necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura, rientra nel bonus facciate, “trainando” nell’agevolazione anche i lavori aggiuntivi collegati, come lo spostamento dei pluviali e la sostituzione dei davanzali.
Il contribuente che ha posto la domanda intende effettuare un intervento di isolamento ‘a cappotto’ su tutti i prospetti di un edificio composto da due unità immobiliari di sua proprietà e, per fare in modo che non si crei un ponte termico tra parete e copertura, deve anche eseguire l’isolamento dello sporto di gronda.
Tale lavoro comporta alcuni interventi aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali, la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell’isolamento dello sporto di gronda, e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti. Quindi, l’istante chiede se le spese relative agli ulteriori interventi siano agevolabili con il bonus facciate.
L’Agenzia spiega che il bonus facciate spetta anche per i costi sopportati per l’isolamento dello ‘sporto di gronda’ – poiché si tratta di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata – e per i lavori aggiuntivi indicati dall’istante, che sono strettamente connessi alla realizzazione di quello principale, cioè dell’intervento di isolamento ‘a cappotto’.
Norme correlate
Legge dello Stato 27/12/2019 n.160
Fonte: edilportale