Bonus facciate, quando scattano gli obblighi di efficienza energetica?

Come calcolare la soglia del 10% della superficie lorda disperdente di un edificio parzialmente rivestito di piastrelle

Gli interventi agevolati con il bonus facciate in alcuni casi devono rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica e trasmittanza termica. Nonostante la norma che ha introdotto l’agevolazione sia in vigore da gennaio e l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito i punti più controversi con una circolare, i contribuenti continuano ad avere dubbi. È il caso di una richiesta di chiarimenti arrivata all’Agenzia delle Entrate, cui è stato sottoposto un caso pratico. Come calcolare la soglia del 10% della superficie lorda disperdente di un edificio la cui facciata è parzialmente rivestita in piastrelle? 

Bonus facciate e efficienza energetica

L’Agenzia delle Entrate, ricordando i contenuti della circolare 2/E/2020, ha spiegato che gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare:

– i requisiti indicati nel DM 26 giugno 2015 (Decreto requisiti minimi) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;

– i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, come indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del DM 11 marzo 2008, poi modificato dal DM 26 gennaio 2010.

 Il calcolo del 10% dell’intonaco, spiega il Fisco al contribuente, va fatto tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente.

Bonus facciate e rivestimenti in piastrelle

Se una parte della facciata è rivestita in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico, si legge nella risposta del Fisco, per verificare il superamento del limite del 10% occorre eseguire il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e il valore totale lordo complessivo della superficie disperdente.

Questo significa, in altre parole, che la parte rivestita in piastrelle non deve essere conteggiata.

Bonus facciate e le norme sull’efficienza energetica

Nei giorni scorsi, l’Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico (Anit) ha sottolineato che l’esclusione della parte piastrellata sembra in contrasto con il DM 26 giugno 2015, in base al quale la percentuale di intervento si calcola dividendo la superficie oggetto di intervento (a prescindere dai materiali con cui è rivestita) per la superficie lorda disperdente dell’intero edificio.

Il risultato (se maggiore o minore del 10%) dovrebbe determinare se l’intervento deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica. Ovviamente, si arriva a risultati diversi a seconda che la parte piastrellata sia presa in considerazione o no.

 

Fonte: https://www.edilportale.com/news/2020/03/normativa/bonus-facciate-ecco-quando-scattano-gli-obblighi-di-efficienza-energetica_75363_15.html